Art. 12

Rabbia

In vigore dal 30 nov 2012
Rabbia 1.   Il secondo anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. 2.   Il terzo anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. 3.   Il contributo finanziario UE: a) comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento; b) è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per: i) effettuare esami di laboratorio tesi a individuare antigeni o anticorpi della rabbia; ii) isolamento e caratterizzazione del virus della rabbia; iii) il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino; iv) acquisto e distribuzione di vaccini ed esche; v) acquisto e somministrazione agli animali da pascolo di vaccini parenterali; e c) per il 2013 non supera i seguenti importi: i) 1 670 000 EUR per la Lettonia; ii) 400 000 EUR per la Finlandia. 4.   Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati: a) per esame sierologico : 12 EUR per esame; b) per prova di rilevazione della tetraciclina nelle ossa : 12 EUR per prova; c) per prova di immunofluorescenza (FAT) : 18 EUR per prova; d) per acquisto di vaccini orali ed esche : 0,60 EUR per dose; e) per distribuzione di vaccini orali ed esche : 0,35 EUR per dose. 5.   In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), e al paragrafo 4, per le parti dei programmi pluriennali della Lettonia e della Finlandia che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario dell’Unione: a) è concesso esclusivamente per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche; b) è fissato al 100 %; e c) non supera, per l’anno 2013: i) 600 000 EUR per la Lettonia; ii) 100 000 EUR per la Finlandia. 6.   L’importo massimo rimborsabile per le spese di cui al paragrafo 5 non deve superare in media, per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.
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