Art. 11

Rabbia

In vigore dal 30 nov 2012
Rabbia 1.   I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Grecia, Estonia, Italia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. 2.   Il contributo finanziario UE: a) comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento; b) è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per: i) effettuare esami di laboratorio tesi a individuare antigeni o anticorpi della rabbia; ii) l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia; iii) il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino; iv) acquisto e distribuzione di vaccini ed esche; v) acquisto e somministrazione agli animali da pascolo di vaccini parenterali; c) È fissato al 75 % delle spese sostenute dalla Grecia per gli stipendi del personale a contratto appositamente assunto per lavori di laboratorio nel quadro di tale programma; e d) non deve superare i seguenti importi: i) 1 540 000 EUR per la Bulgaria; ii) 1 000 000 EUR per la Grecia; iii) 620 000 EUR per l’Estonia; iv) 200 000 EUR per l’Italia, v) 3 150 000 EUR per la Lituania; vi) 1 620 000 EUR per l’Ungheria; vii) 6 560 000 EUR per la Polonia; viii) 6 000 000 EUR per la Romania; ix) 800 000 EUR per la Slovenia; x) 400 000 EUR per la Slovacchia. 3.   Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati: a) per esame sierologico : 12 EUR per esame; b) per prova di rilevazione della tetraciclina nelle ossa : 12 EUR per prova; c) per prova di immunofluorescenza (FAT) : 18 EUR per prova; d) per acquisto di vaccini orali ed esche : 0,60 EUR per dose; e) per distribuzione di vaccini orali ed esche : 0,35 EUR per dose. 4.   In deroga al paragrafo 2, lettere a) e b), e al paragrafo 3, per le parti dei programmi della Lituania e della Polonia che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario UE: a) è concesso esclusivamente per acquistare e distribuire vaccini orali ed esche; b) è fissato al 100 %; e c) non supera: i) 1 260 000 EUR per la Lituania; ii) 1 260 000 EUR per la Polonia. 5.   L’importo massimo rimborsabile per le spese di cui al paragrafo 4 non deve superare in media, per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.
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Rabbia (Art. 11 Decisione (UE) 2012/761) — Testo vigente | Portale Normativo