Art. 11
Rabbia
In vigore dal 30 nov 2012
Rabbia
1. I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Grecia, Estonia, Italia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a)
comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;
b)
è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i)
effettuare esami di laboratorio tesi a individuare antigeni o anticorpi della rabbia;
ii)
l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia;
iii)
il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;
iv)
acquisto e distribuzione di vaccini ed esche;
v)
acquisto e somministrazione agli animali da pascolo di vaccini parenterali;
c)
È fissato al 75 % delle spese sostenute dalla Grecia per gli stipendi del personale a contratto appositamente assunto per lavori di laboratorio nel quadro di tale programma; e
d)
non deve superare i seguenti importi:
i)
1 540 000 EUR per la Bulgaria;
ii)
1 000 000 EUR per la Grecia;
iii)
620 000 EUR per l’Estonia;
iv)
200 000 EUR per l’Italia,
v)
3 150 000 EUR per la Lituania;
vi)
1 620 000 EUR per l’Ungheria;
vii)
6 560 000 EUR per la Polonia;
viii)
6 000 000 EUR per la Romania;
ix)
800 000 EUR per la Slovenia;
x)
400 000 EUR per la Slovacchia.
3. Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:
a)
per esame sierologico
:
12 EUR per esame;
b)
per prova di rilevazione della tetraciclina nelle ossa
:
12 EUR per prova;
c)
per prova di immunofluorescenza (FAT)
:
18 EUR per prova;
d)
per acquisto di vaccini orali ed esche
:
0,60 EUR per dose;
e)
per distribuzione di vaccini orali ed esche
:
0,35 EUR per dose.
4. In deroga al paragrafo 2, lettere a) e b), e al paragrafo 3, per le parti dei programmi della Lituania e della Polonia che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario UE:
a)
è concesso esclusivamente per acquistare e distribuire vaccini orali ed esche;
b)
è fissato al 100 %; e
c)
non supera:
i)
1 260 000 EUR per la Lituania;
ii)
1 260 000 EUR per la Polonia.
5. L’importo massimo rimborsabile per le spese di cui al paragrafo 4 non deve superare in media, per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.
Storico versioni
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