Art. 9
Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici
In vigore dal 30 nov 2012
Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici
1. I programmi di eradicazione dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Il programma di indagine sull’influenza aviaria presentato dalla Croazia, è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a)
consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
i)
0,5 EUR per campione da gruppi di pollame;
ii)
5 EUR per volatile selvatico sottoposto a campionamento nel quadro della sorveglianza passiva;
iii)
1 EUR per prova ELISA;
iv)
1 EUR per test di immunodiffusione in gel di agar;
b)
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per effettuare esami di laboratorio diversi da quelli previsti al punto a); e
c)
non deve superare i seguenti importi:
(i)
30 000 EUR per il Belgio;
(ii)
25 000 EUR per la Bulgaria;
(iii)
25 000 EUR per la Repubblica ceca;
(iv)
50 000 EUR per la Danimarca;
(v)
50 000 EUR per la Germania;
(vi)
70 000 EUR per l’Irlanda;
(vii)
25 000 EUR per la Grecia;
(viii)
90 000 EUR per la Spagna;
(ix)
120 000 EUR per la Francia;
(x)
40 000 EUR per la Croazia;
(xi)
1 000 000 EUR per l’Italia,
(xii)
25 000 EUR per Cipro;
(xiii)
25 000 EUR per la Lettonia;
(xiv)
25 000 EUR per la Lituania;
(xv)
25 000 EUR per il Lussemburgo;
(xvi)
130 000 EUR per l’Ungheria;
(xvii)
25 000 EUR per Malta;
(xviii)
170 000 EUR per i Paesi Bassi;
(xix)
30 000 EUR per l’Austria;
(xx)
100 000 EUR per la Polonia;
(xxi)
25 000 EUR per il Portogallo;
(xxii)
350 000 EUR per la Romania;
(xxiii)
35 000 EUR per la Slovenia;
(xxiv)
25 000 EUR per la Slovacchia;
(xxv)
25 000 EUR per la Finlandia;
(xxvi)
30 000 EUR per la Svezia;
(xxvii)
110 000 EUR per il Regno Unito.
3. Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per prove effettuate nell’ambito dei programmi non devono superare in media i seguenti importi:
a)
prova HI per H5/H7
:
12 EUR per prova;
b)
prova di isolamento dei virus
:
40 EUR per prova;
c)
prova PCR
:
20 EUR per prova.
Storico versioni
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