Art. 7
Peste suina africana
In vigore dal 30 nov 2012
Peste suina africana
1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana presentato dall’Italia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a)
è fissato al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per:
i)
l’esecuzione degli esami di laboratorio;
ii)
stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano prove di laboratorio;
b)
non deve superare 1 400 000 EUR.
3. Le spese massime rimborsabili all’Italia non possono superare in media i seguenti importi:
i)
2 EUR per prova ELISA;
ii)
10 EUR per prova PCR;
iii)
10 EUR per esame virologico.
Storico versioni
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