Art. 7

Peste suina africana

In vigore dal 30 nov 2012
Peste suina africana 1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana presentato dall’Italia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. 2.   Il contributo finanziario UE: a) è fissato al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per: i) l’esecuzione degli esami di laboratorio; ii) stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano prove di laboratorio; b) non deve superare 1 400 000 EUR. 3.   Le spese massime rimborsabili all’Italia non possono superare in media i seguenti importi: i) 2 EUR per prova ELISA; ii) 10 EUR per prova PCR; iii) 10 EUR per esame virologico.
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Peste suina africana (Art. 7 Decisione (UE) 2012/761) — Testo vigente | Portale Normativo