Art. 6

Peste suina classica

In vigore dal 30 nov 2012
Peste suina classica 1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013. 2.   Il contributo finanziario UE: a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove: i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento; ii) 5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento; iii) 1 EUR per esca/vaccino; iv) 2 EUR per prova ELISA; v) 10 EUR per prova PCR; vi) 10 EUR per esame virologico; b) non deve superare i seguenti importi: i) 200 000 EUR per la Bulgaria; ii) 810 000 EUR per la Germania; iii) 100 000 EUR per la Croazia; iv) 50 000 EUR per l’Ungheria; v) 1 000 000 EUR per la Romania; vi) 25 000 EUR per la Slovenia; vii) 400 000 EUR per la Slovacchia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2012:761:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo