Art. 6
Peste suina classica
In vigore dal 30 nov 2012
Peste suina classica
1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a)
consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
i)
0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;
ii)
5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;
iii)
1 EUR per esca/vaccino;
iv)
2 EUR per prova ELISA;
v)
10 EUR per prova PCR;
vi)
10 EUR per esame virologico;
b)
non deve superare i seguenti importi:
i)
200 000 EUR per la Bulgaria;
ii)
810 000 EUR per la Germania;
iii)
100 000 EUR per la Croazia;
iv)
50 000 EUR per l’Ungheria;
v)
1 000 000 EUR per la Romania;
vi)
25 000 EUR per la Slovenia;
vii)
400 000 EUR per la Slovacchia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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