Art. 12
Rabbia
In vigore dal 30 nov 2012
Rabbia
1. Il secondo anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il terzo anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
3. Il contributo finanziario UE:
a)
comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;
b)
è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per:
i)
effettuare esami di laboratorio tesi a individuare antigeni o anticorpi della rabbia;
ii)
isolamento e caratterizzazione del virus della rabbia;
iii)
il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;
iv)
acquisto e distribuzione di vaccini ed esche;
v)
acquisto e somministrazione agli animali da pascolo di vaccini parenterali; e
c)
per il 2013 non supera i seguenti importi:
i)
1 670 000 EUR per la Lettonia;
ii)
400 000 EUR per la Finlandia.
4. Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:
a)
per esame sierologico
:
12 EUR per esame;
b)
per prova di rilevazione della tetraciclina nelle ossa
:
12 EUR per prova;
c)
per prova di immunofluorescenza (FAT)
:
18 EUR per prova;
d)
per acquisto di vaccini orali ed esche
:
0,60 EUR per dose;
e)
per distribuzione di vaccini orali ed esche
:
0,35 EUR per dose.
5. In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), e al paragrafo 4, per le parti dei programmi pluriennali della Lettonia e della Finlandia che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario dell’Unione:
a)
è concesso esclusivamente per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche;
b)
è fissato al 100 %; e
c)
non supera, per l’anno 2013:
i)
600 000 EUR per la Lettonia;
ii)
100 000 EUR per la Finlandia.
6. L’importo massimo rimborsabile per le spese di cui al paragrafo 5 non deve superare in media, per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.
Storico versioni
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