Art. 15

In vigore dal 30 nov 2012
1.   Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell’Unione devono essere espresse in euro ed escludere l’imposta sul valore aggiunto e qualunque altro tributo. 2.   Se le spese di uno Stato membro sono avvenute in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la richiesta.
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Art. 15 Decisione (UE) 2012/761 — Testo vigente | Portale Normativo