Art. 6

In vigore dal 25 lug 2012
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Irlanda trasmette le seguenti informazioni: a) l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto un aiuto nell’ambito del regime di cui all’ e l’importo complessivo dell’aiuto ricevuto da ciascuno di loro a norma del suddetto regime; b) l’importo totale, in capitale e interessi, da recuperare presso ogni beneficiario; c) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione e d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l’aiuto. 2.   L’Irlanda informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’, e trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. L’Irlanda provvede inoltre a fornire inoltre informazioni dettagliate circa l’importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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