Art. 1

In vigore dal 25 lug 2012
L’aiuto di Stato consistente in un tasso d’imposizione ridotto della tassa sui viaggi aerei applicabile a tutti i voli con un aeromobile di capacità superiore a 20 passeggeri e non utilizzato per espletare funzioni di Stato o a scopi militari, in partenza, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2009 e il 1o marzo 2011, da un aeroporto con oltre 10 000 passeggeri l’anno verso una destinazione situata entro un raggio di 300 chilometri dall’aeroporto di Dublino, attuato illegalmente dall’Irlanda in applicazione della sezione 55 del Finance (No. 2) Act 2008, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.
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