Art. 3
In vigore dal 25 lug 2012
L’aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all’, che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 994/98 o di una decisione della Commissione che approva un regime di aiuti, è compatibile con il mercato interno, fino alle intensità massime di aiuto applicabili a quel tipo di aiuto.
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