Art. 4
In vigore dal 25 lug 2012
1. L’Irlanda procede al recupero dell’aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all’ presso i beneficiari.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state posti a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi devono essere calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (34).
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