Art. 7
Relazioni sulle misure
In vigore dal 1 mar 2012
Relazioni sulle misure
1. Entro trenta giorni dalla notifica di cui all’, paragrafo 2, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure che hanno adottato o che intendono adottare conformemente all’.
Qualora sia stata definita una zona delimitata, detta relazione contiene anche la descrizione di detta zona, nonché informazioni circa la sua posizione, una mappa che ne mostra i confini, dettagli sull’attuale situazione degli organismi nocivi e le misure adottate per conformarsi alle prescrizioni relative agli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione di cui all’.
La relazione illustra inoltre le prove e i criteri alla base delle misure.
Qualora gli Stati membri decidano di non stabilire una zona delimitata a norma dell’, paragrafo 2, la relazione deve specificare i dati e motivi che giustificano tale decisione.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente un elenco aggiornato di tutte le zone delimitate istituite a norma dell’, nonché la loro descrizione, informazioni circa la loro posizione, mappe che ne indicano i confini e le misure che gli Stati membri hanno adottato o intendono adottare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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