Art. 8

Conformità

In vigore dal 1 mar 2012
Conformità Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano i provvedimenti da essi adottati per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo specificato in modo da renderli conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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Conformità (Art. 8 Decisione (UE) 2012/138) — Testo vigente | Portale Normativo