Art. 6
Zone delimitate
In vigore dal 1 mar 2012
Zone delimitate
1. Se i risultati delle ispezioni di cui all’, paragrafo 1, confermano la presenza dell’organismo specificato in una determinata zona, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, gli Stati membri interessati definiscono senza indugio una zona delimitata, che comprende la zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente all’allegato II, sezione 1.
2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II, sezione 2, punto 1, gli Stati membri non sono tenuti a stabilire zone delimitate conformemente al paragrafo 1. In questo caso, gli Stati membri adottano le misure in conformità al punto 2 di detta sezione.
3. Nelle zone delimitate gli Stati membri adottano le misure stabilite nell’allegato II, sezione 3.
4. Gli Stati membri stabiliscono i periodi di tempo per l’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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