Art. 6

Zone delimitate

In vigore dal 1 mar 2012
Zone delimitate 1.   Se i risultati delle ispezioni di cui all’, paragrafo 1, confermano la presenza dell’organismo specificato in una determinata zona, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, gli Stati membri interessati definiscono senza indugio una zona delimitata, che comprende la zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente all’allegato II, sezione 1. 2.   Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II, sezione 2, punto 1, gli Stati membri non sono tenuti a stabilire zone delimitate conformemente al paragrafo 1. In questo caso, gli Stati membri adottano le misure in conformità al punto 2 di detta sezione. 3.   Nelle zone delimitate gli Stati membri adottano le misure stabilite nell’allegato II, sezione 3. 4.   Gli Stati membri stabiliscono i periodi di tempo per l’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.
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Zone delimitate (Art. 6 Decisione (UE) 2012/138) — Testo vigente | Portale Normativo