Art. 4
Spostamenti di piante specificate all’interno dell’Unione
In vigore dal 1 mar 2012
Spostamenti di piante specificate all’interno dell’Unione
Le piante specificate originarie di zone delimitate all’interno dell’Unione in conformità all’ possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, punto 1.
Le piante specificate coltivate al di fuori di zone delimitate, ma introdotte in dette zone, possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, punto 2.
Le piante specificate importate a norma degli da paesi terzi dove l’organismo specificato è notoriamente presente possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, punto 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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