Art. 3

Importazione delle piante specificate originarie della Cina

In vigore dal 1 mar 2012
Importazione delle piante specificate originarie della Cina 1.   Per quanto riguarda le importazioni originarie della Cina, le piante specificate possono essere introdotte nell’Unione solo se rispettano le condizioni seguenti: a) sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1; b) al loro ingresso nell’Unione sono ispezionate dall’organismo ufficiale responsabile conformemente all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 2, per verificare la presenza dell’organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo; c) il luogo di produzione di dette piante: i) è identificato da un unico numero di registrazione assegnato dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali; ii) è incluso nella versione più recente del registro trasmessa dalla Commissione agli Stati membri in conformità al paragrafo 3; iii) non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione fra la Commissione e gli Stati membri relativa alla sua rimozione dal registro in conformità al paragrafo 3; e iv) non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione fra la Commissione e gli Stati membri in conformità ai paragrafi 4 o 5. 2.   Piante di Acer spp. non devono tuttavia essere introdotte nell’Unione fino al 30 aprile 2012. A partire dal 1o maggio 2012, il paragrafo 1 si applica alle piante di Acer spp. 3.   La Commissione trasmette agli Stati membri il registro dei luoghi di produzione in Cina redatto dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali in conformità all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b). Qualora detto organismo aggiorni il registro rimuovendo un luogo di produzione poiché ha riscontrato che quest’ultimo non è più conforme all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), o perché la Commissione ha informato la Cina della presenza comprovata dell’organismo specificato in piante specificate importate dal luogo di produzione in questione, e qualora la Cina metta a disposizione della Commissione la versione aggiornata del registro, la Commissione trasmette agli Stati membri tale versione aggiornata. Qualora detto organismo aggiorni il registro aggiungendo un luogo di produzione perché ha riscontrato che quest’ultimo è conforme all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), e la Cina metta a disposizione della Commissione la versione aggiornata del registro nonché le note esplicative necessarie, la Commissione trasmette detta versione aggiornata e, ove opportuno, dette note esplicative agli Stati membri. La Commissione mette il registro e i relativi aggiornamenti a disposizione del pubblico attraverso pagine informative su Internet. 4.   Qualora, durante un’ispezione in uno dei luoghi di produzione registrati, come definito nell’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), punti ii), iii) e iv), l’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali comprovi la presenza dell’organismo specificato e la Commissione ne venga informata dalla Cina, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale scoperta. La Commissione mette inoltre tali informazioni a disposizione del pubblico attraverso pagine informative su Internet. 5.   Qualora la Commissione abbia riscontro, da fonti diverse da quelle citate ai paragrafi 3 e 4, che un luogo di produzione iscritto nel registro non è conforme all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), o che l’organismo specificato è presente su piante specificate importate da un tale luogo di produzione, essa comunica agli Stati membri tale informazione relativa al luogo di produzione. La Commissione mette inoltre tali informazioni a disposizione del pubblico attraverso pagine informative su Internet.
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