Art. 1
Definizioni
In vigore dal 1 mar 2012
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a)
per «piante specificate» s’intendono le piante destinate all’impianto, il cui fusto o il colletto della cui radice ha un diametro uguale o superiore ad 1 cm, nel punto più spesso, diverse dalle sementi, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp.;
b)
per «luogo di produzione» s’intende il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (di seguito «ISPM») (3) n. 5;
c)
per «organismo specificato» s’intende Anoplophora chinensis (Forster).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2012:138:oj#art-1