Art. 5

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova di anatre domestiche dell’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1

In vigore dal 10 feb 2012
Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova di anatre domestiche dell’azienda di cui all’, paragrafo 1 L’autorità competente garantisce che le uova da cova delle anatre domestiche dell’azienda di cui all’, paragrafo 1, possano essere oggetto di spostamenti solamente verso un incubatoio all’interno del Portogallo e non di spedizioni dal Portogallo.
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Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova di anatre domestiche dell’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1 (Art. 5 Decisione (UE) 2012/110) — Testo vigente | Portale Normativo