Art. 4

Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate

In vigore dal 10 feb 2012
Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate L’autorità competente garantisce che le anatre domestiche vaccinate presenti nell’azienda di cui all’, paragrafo 1: a) rechino una marcatura individuale; b) non siano oggetto di spostamenti all’interno del Portogallo; né c) di spedizione da detto Stato membro. Dopo il periodo di riproduzione, tali anatre sono abbattute presso l’azienda di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, in conformità all’, paragrafo 1, della direttiva 93/119/CEE, e le loro carcasse sono eliminate in modo sicuro.
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