Art. 3
Condizioni per l’attuazione del piano di vaccinazione preventiva
In vigore dal 10 feb 2012
Condizioni per l’attuazione del piano di vaccinazione preventiva
1. Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche siano vaccinate conformemente al piano di vaccinazione preventiva con un vaccino inattivato monovalente contenente il sottotipo H5 del virus dell’influenza aviaria, autorizzato dallo Stato membro a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004.
2. Il Portogallo garantisce inoltre che siano effettuati la sorveglianza e gli esami di laboratorio dell’azienda che detiene le anatre domestiche vaccinate e le anatre sentinella non vaccinate, secondo quanto stabilito nel piano di vaccinazione preventiva.
3. Il Portogallo garantisce un’attuazione efficace del piano di vaccinazione preventiva.
Storico versioni
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