Art. 7
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate
In vigore dal 10 feb 2012
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate
Il Portogallo garantisce che i certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione europea di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui all’, paragrafo 2, lettera b), includano la frase seguente:
«Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione di esecuzione 2012/110/UE della Commissione (*1).
(*1)
GU L 50 del 23.2.2012, pag. 46.»
"
Storico versioni
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