Art. 8
In vigore dal 21 dic 2011
1. L’Unione europea concede allo Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) di Uppsala, Svezia, per il controllo del Campylobacter.
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 310 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 40 000 EUR.
Storico versioni
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