Art. 8

In vigore dal 21 dic 2011
1.   L’Unione europea concede allo Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) di Uppsala, Svezia, per il controllo del Campylobacter. Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 310 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. 2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 40 000 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:889:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo