Art. 11
In vigore dal 21 dic 2011
1. L’Unione europea concede all’Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA) di Addlestone, Regno Unito, un contributo finanziario per il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 600 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30 000 EUR.
3. In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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