Art. 14
In vigore dal 21 dic 2011
1. L’Unione europea concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) di Berlino, Germania, un contributo finanziario per quanto concerne i residui di talune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 470 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.
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