Art. 13
In vigore dal 21 dic 2011
1. L’Unione europea concede al Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) di Fougères, Francia, un contributo finanziario per quanto concerne i residui di talune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 882/2004.
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 470 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.
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