Art. 3
In vigore dal 21 dic 2011
1. L’Unione europea concede al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo) di Vigo, Spagna, un contributo finanziario per il controllo delle biotossine marine.
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 283 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 20 000 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2011:889:oj#art-3