Art. 2
Paesi terzi e territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione e certificato sanitario per tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale
In vigore dal 15 dic 2011
Paesi terzi e territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione e certificato sanitario per tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale
1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione, a condizione che i paesi terzi o territori di provenienza e tutti i paesi terzi o territori di transito siano elencati:
a)
nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003; oppure
b)
nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
2. I cani, gatti e furetti di cui al paragrafo 1 sono:
a)
accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell’allegato I e rilasciato da un veterinario ufficiale tenendo debitamente conto delle istruzioni contenute nella parte II di tale certificato;
b)
conformi alle condizioni indicate nel certificato sanitario figurante nell’allegato I per i paesi terzi o i territori di provenienza, di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b).
Storico versioni
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