Art. 4

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 dic 2011
Disposizioni transitorie Gli Stati membri autorizzano per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2012 le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione di cani, gatti e furetti accompagnati da un certificato veterinario rilasciato entro il 29 febbraio 2012, conforme ai modelli figuranti rispettivamente nell’allegato della decisione 2004/595/CE e nell’allegato della decisione 2004/824/CE.
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