Art. 3
Certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione
In vigore dal 15 dic 2011
Certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione
1. Gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale verso il loro territorio di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti, a condizione che i paesi terzi o territori di provenienza o di transito:
a)
siano elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003; oppure
b)
non siano elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.
2. I cani, gatti e furetti di cui al paragrafo 1 sono:
a)
accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell’allegato II e rilasciato da un veterinario ufficiale tenendo debitamente conto delle istruzioni contenute nella parte II di tale certificato;
b)
conformi alle condizioni indicate nel certificato sanitario figurante nell’allegato II per i paesi terzi o i territori di provenienza, di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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