Art. 2 · Paesi terzi e territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione e certificato sanitario per tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale

Art. 2

Paesi terzi e territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione e certificato sanitario per tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale

In vigore dal 15 dic 2011
Paesi terzi e territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione e certificato sanitario per tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale 1.   Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione, a condizione che i paesi terzi o territori di provenienza e tutti i paesi terzi o territori di transito siano elencati: a) nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003; oppure b) nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. 2.   I cani, gatti e furetti di cui al paragrafo 1 sono: a) accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell’allegato I e rilasciato da un veterinario ufficiale tenendo debitamente conto delle istruzioni contenute nella parte II di tale certificato; b) conformi alle condizioni indicate nel certificato sanitario figurante nell’allegato I per i paesi terzi o i territori di provenienza, di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:874:oj#art-2