Art. 9
In vigore dal 1 dic 2011
Sono vietati:
a)
la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero a imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria;
b)
la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria;
c)
l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero in imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo;
d)
l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo;
e)
la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana e con società controllate o affiliate da esse controllate;
f)
la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria e con società controllate o affiliate da esse controllate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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