Art. 7

In vigore dal 1 dic 2011
1.   Il divieto di cui all', paragrafo 1, si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti assegnati o conclusi prima del 1o dicembre 2011. 2.   I divieti di cui all’ si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti assegnati o conclusi prima del 1o dicembre 2011 riguardanti investimenti effettuati in Siria prima del 23 settembre 2011 da imprese stabilite negli Stati membri.
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Art. 7 Decisione (UE) 2011/782 — Testo vigente | Portale Normativo