Art. 10

In vigore dal 1 dic 2011
1.   I divieti di cui all’, lettere a) e c): i) si applicano fatta salva l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 23 settembre 2011; ii) non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011. 2.   I divieti di cui all’, lettere b) e d): i) si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 1o dicembre 2011; ii) non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 1o dicembre 2011.
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Art. 10 Decisione (UE) 2011/782 — Testo vigente | Portale Normativo