Art. 13

In vigore dal 1 dic 2011
Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo della Siria, anche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo.
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Art. 13 Decisione (UE) 2011/782 — Testo vigente | Portale Normativo