Art. 17
In vigore dal 1 dic 2011
1. È vietata la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al governo della Siria, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o a persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti.
2. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di:
a)
assicurazione sanitaria o di viaggio alle persone;
b)
assicurazioni obbligatorie o di responsabilità civile a persone, entità od organismi siriani basati nell'Unione;
c)
assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da persone, entità od organismi siriani non elencati negli allegati I o II.
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