Art. 14
In vigore dal 30 nov 2011
1. Gli indennizzi da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti sono versati entro 90 giorni dalla data:
a)
della macellazione o dell'abbattimento dell'animale;
b)
della distruzione dei prodotti; oppure
c)
della presentazione della domanda compilata da parte del proprietario.
2. Nel caso di indennizzi versati dopo il termine di 90 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l', paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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