Art. 9

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie

In vigore dal 30 nov 2011
Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie 1.   I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. 2.   Il contributo finanziario dell'Unione: a) consiste in un importo forfettario: i) di 8,5 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare i test diagnostici rapidi al fine di soddisfare i requisiti di cui all', paragrafo 2 e all'allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, o utilizzati come esami di verifica a norma dell'allegato X, capitolo C dello stesso regolamento; ii) di 15 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare i test rapidi al fine di soddisfare i requisiti di cui all', paragrafo 2, allegato III, capitolo A, parte II, punti da 1 a 5 e l'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001; iii) di 4 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare test di genotipizzazione; iv) di 120 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare i test molecolari iniziali di cui all'allegato X, capitolo C, paragrafo 3.2, lettera c, punto i), del regolamento (CE) n. 999/2001; e v) di 25 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare gli esami di verifica, diversi dai test rapidi, di cui all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti conformemente ai loro programmi di eradicazione della BSE e della malattia della scrapie; c) non supera i seguenti importi: i) 1 220 000 EUR per il Belgio; ii) 500 000 EUR per la Bulgaria; iii) 590 000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 730 000 EUR per la Danimarca; v) 7 690 000 EUR per la Germania; vi) 120 000 EUR per l'Estonia; vii) 2 890 000 EUR per l'Irlanda; viii) 1 540 000 EUR per la Grecia; ix) 4 320 000 EUR per la Spagna; x) 12 310 000 EUR per la Francia; xi) 4 160 000 EUR per l'Italia; xii) 1 910 000 EUR per Cipro; xiii) 220 000 EUR per la Lettonia; xiv) 420 000 EUR per la Lituania; xv) 80 000 EUR per il Lussemburgo; xvi) 1 000 000 EUR per l'Ungheria; xvii) 20 000 EUR per Malta; xviii) 2 080 000 EUR per i Paesi Bassi; xix) 1 410 000 EUR per l'Austria; xx) 2 690 000 EUR per la Polonia; xxi) 970 000 EUR per il Portogallo; xxii) 930 000 EUR per la Romania; xxiii) 210 000 EUR per la Slovenia; xxiv) 380 000 EUR per la Slovacchia; xxv) 350 000 EUR per la Finlandia; xxvi) 500 000 EUR per la Svezia; xxvii) 5 000 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) per animali di specie bovina abbattuti e distrutti: 500 EUR per animale; b) per animali di specie ovina o caprina abbattuti e distrutti: 70 EUR per animale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:807:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo