Art. 10
Rabbia
In vigore dal 30 nov 2011
Rabbia
1. I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Estonia, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a)
comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;
b)
è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i)
l'effettuazione di test di laboratorio per l'individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia;
ii)
l'isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia;
iii)
il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;
iv)
l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche;
v)
l'acquisto e la somministrazione agli animali da pascolo di vaccini parenterali; nonché
c)
non supera i seguenti importi:
i)
1 540 000 EUR per la Bulgaria;
ii)
620 000 EUR per l'Estonia;
iii)
1 160 000 EUR per l'Ungheria;
iv)
9 270 000 EUR per la Polonia;
v)
4 000 000 EUR per la Romania;
vi)
540 000 EUR per la Slovacchia.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test sierologico:
12 EUR per test;
b)
test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa:
12 EUR per test;
c)
test di immunofluorescenza (FAT):
18 EUR per test;
d)
acquisto di vaccini orali ed esche:
0,60 EUR per dose;
e)
distribuzione di vaccini orali ed esche:
0,35 EUR per dose,
f)
acquisto di vaccini parenterali:
1 EUR per dose;
g)
vaccinazione contro la rabbia degli animali da pascolo:
1,50 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero di dosi usate.
4. Fatto salvo il paragrafo 2, lettere a) e b) e il paragrafo 3, per la parte del programma polacco che sarà attuato al di fuori del suo territorio, il contributo finanziario dell'Unione:
a)
è concesso esclusivamente per l'acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche;
b)
è fissato al 100 %; nonché
c)
non supera 1 260 000 EUR.
5. Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 4 non supera in media, per l'acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.
Storico versioni
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