Art. 12

Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus

In vigore dal 30 nov 2011
Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus 1.   I programmi pluriennali di salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus presentati dalla Polonia sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013. 2.   Il contributo finanziario dell'Unione a) comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento; b) è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia di cui al paragrafo 1 per le spese relative alle stesse misure di cui all', paragrafo 3. L'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per le misure di cui all' non supera 2 500 000 EUR per il 2012. 3.   Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 1 non supera quello stabilito all', paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:807:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus (Art. 12 Decisione (UE) 2011/807) — Testo vigente | Portale Normativo