Art. 12
Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus
In vigore dal 30 nov 2011
Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus
1. I programmi pluriennali di salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus presentati dalla Polonia sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario dell'Unione
a)
comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;
b)
è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia di cui al paragrafo 1 per le spese relative alle stesse misure di cui all', paragrafo 3.
L'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per le misure di cui all' non supera 2 500 000 EUR per il 2012.
3. Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 1 non supera quello stabilito all', paragrafo 4.
Storico versioni
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