Art. 13

Spese ammissibili

In vigore dal 30 nov 2011
Spese ammissibili 1.   Fatti salvi i limiti massimi fissati per il contributo finanziario dell'Unione dagli articoli da 1 a 12, le spese ammissibili relative alle misure di cui ai medesimi articoli si limitano alle spese contenute nell'allegato. 2.   Sono ammissibili al cofinanziamento tramite un contributo finanziario dell'Unione esclusivamente le spese sostenute per l'esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 1 a 12 versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri. 3.   Per ricevere l'importo forfettario complessivo stabilito agli articoli da 1 a 12, gli Stati membri devono confermare di aver versato tutte le spese relative all'espletamento dell'attività o del test e che nessuna delle spese è stata sostenuta da terzi, diversa da un'autorità competente. Se una parte delle spese è stata sostenuta da terzi, gli Stati membri devono indicare la percentuale o proporzione di tali spese. L'importo forfettario rimborsato è ridotto di conseguenza. 4.   Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, per le spese di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafo 7, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, versa un anticipo pari a fino il 60 % dell'importo massimo stabilito entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta.
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Spese ammissibili (Art. 13 Decisione (UE) 2011/807) — Testo vigente | Portale Normativo