Art. 7
Indipendenza e imparzialità
In vigore dal 22 nov 2011
Indipendenza e imparzialità
Il richiedente conferma di effettuare le prove d’esame in modo imparziale e non discriminatorio, esente da qualsiasi pressione e incentivo che possano influire sulla valutazione o sui risultati dell’esame e sul modo in cui è condotto.
A tal fine l’autorità competente elabora una dichiarazione che verrà inclusa nel modulo di domanda e dovrà essere firmata dal richiedente.
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