Art. 5
Centri di formazione appartenenti a un’impresa ferroviaria o un gestore d’infrastruttura
In vigore dal 22 nov 2011
Centri di formazione appartenenti a un’impresa ferroviaria o un gestore d’infrastruttura
1. Uno Stato membro può consentire che un richiedente facente parte di un’impresa ferroviaria o di un gestore d’infrastruttura che offra formazione unicamente al personale della società a cui appartiene e che soddisfi tutti i requisiti di cui all’ della presente decisione, ottenga il riconoscimento contestualmente alla procedura di rilascio del certificato o dell’autorizzazione di sicurezza, in conformità alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
2. In tal caso, la dichiarazione di riconoscimento può essere riportata sul certificato o sull’autorizzazione di sicurezza in questione.
3. L’organizzazione del lavoro e la gestione del richiedente di cui al paragrafo 1 sono strutturate in modo da evitare qualsiasi conflitto d’interessi.
Storico versioni
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