Art. 5

Centri di formazione appartenenti a un’impresa ferroviaria o un gestore d’infrastruttura

In vigore dal 22 nov 2011
Centri di formazione appartenenti a un’impresa ferroviaria o un gestore d’infrastruttura 1.   Uno Stato membro può consentire che un richiedente facente parte di un’impresa ferroviaria o di un gestore d’infrastruttura che offra formazione unicamente al personale della società a cui appartiene e che soddisfi tutti i requisiti di cui all’ della presente decisione, ottenga il riconoscimento contestualmente alla procedura di rilascio del certificato o dell’autorizzazione di sicurezza, in conformità alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). 2.   In tal caso, la dichiarazione di riconoscimento può essere riportata sul certificato o sull’autorizzazione di sicurezza in questione. 3.   L’organizzazione del lavoro e la gestione del richiedente di cui al paragrafo 1 sono strutturate in modo da evitare qualsiasi conflitto d’interessi.
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Centri di formazione appartenenti a un’impresa ferroviaria o un gestore d’infrastruttura (Art. 5 Decisione (UE) 2011/765) — Testo vigente | Portale Normativo