Art. 6

Linee nuove o recentemente attrezzate e materiale rotabile introdotto di recente

In vigore dal 22 nov 2011
Linee nuove o recentemente attrezzate e materiale rotabile introdotto di recente Con riferimento alle linee nuove o recentemente attrezzate o al materiale rotabile introdotto di recente, uno Stato membro può stabilire a quali condizioni un centro di formazione riconosciuto può organizzare una formazione pratica in deroga all’, paragrafo 2, lettera c). Il ricorso a tale deroga è strettamente limitato ai casi in cui non sia ancora disponibile un istruttore già in possesso di un certificato relativo alla linea nuova o recentemente attrezzata o al materiale rotabile introdotto di recente. L’istruttore soddisfa tutti gli altri requisiti di cui all’, paragrafo 2, lettera c), relativi alla licenza e al certificato di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2007/59/CE e al periodo richiesto di esperienza professionale.
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Linee nuove o recentemente attrezzate e materiale rotabile introdotto di recente (Art. 6 Decisione (UE) 2011/765) — Testo vigente | Portale Normativo