Art. 6
Linee nuove o recentemente attrezzate e materiale rotabile introdotto di recente
In vigore dal 22 nov 2011
Linee nuove o recentemente attrezzate e materiale rotabile introdotto di recente
Con riferimento alle linee nuove o recentemente attrezzate o al materiale rotabile introdotto di recente, uno Stato membro può stabilire a quali condizioni un centro di formazione riconosciuto può organizzare una formazione pratica in deroga all’, paragrafo 2, lettera c).
Il ricorso a tale deroga è strettamente limitato ai casi in cui non sia ancora disponibile un istruttore già in possesso di un certificato relativo alla linea nuova o recentemente attrezzata o al materiale rotabile introdotto di recente.
L’istruttore soddisfa tutti gli altri requisiti di cui all’, paragrafo 2, lettera c), relativi alla licenza e al certificato di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2007/59/CE e al periodo richiesto di esperienza professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:765:oj#art-6