Art. 4

Requisiti di competenze

In vigore dal 22 nov 2011
Requisiti di competenze 1.   Il richiedente dimostra di possedere le competenze tecniche e operative, nonché la capacità di organizzare corsi di formazione adatti ai compiti formativi. Il richiedente dispone di personale e di attrezzature adeguati e opera in un ambiente atto alla formazione volta a preparare i macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni a sostenere gli esami per l’ottenimento o il mantenimento di licenze e certificati in conformità alla direttiva 2007/59/CE. 2.   In particolare, il richiedente: a) dispone di una struttura di gestione efficiente atta a garantire che gli istruttori sono in possesso di qualifiche ed esperienza adeguate per fornire formazione in conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2007/59/CE; b) dispone del personale, delle installazioni, attrezzature e strutture d’accoglienza necessarie ed appropriate per il tipo di formazione offerta e per il numero stimato di tirocinanti; c) garantisce che l’addestramento pratico sia impartito da istruttori titolari sia di una licenza di macchinista che di un certificato valido per la materia oggetto di formazione o per un tipo simile di linea o di materiale rotabile e che abbiano almeno tre anni di esperienza professionale di guida. Qualora l’istruttore non sia in possesso di un certificato valido per l’infrastruttura o il materiale rotabile in questione, in conformità all’, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2007/59/CE, è presente alla formazione un macchinista titolare del certificato valido per tale infrastruttura o materiale rotabile; d) rende nota la metodologia che intende utilizzare per garantire il contenuto, l’organizzazione e la durata dei corsi di formazione, i piani di formazione e i programmi di competenza; e) fornisce sistemi per registrare le attività di formazione, comprese le informazioni sui partecipanti, gli istruttori, il numero e la finalità dei corsi; f) ha messo in atto un sistema di gestione della qualità o procedure equivalenti per monitorare la conformità e l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure volti a garantire che i servizi di formazione forniti soddisfano quanto disposto dalla direttiva 2007/59/CE; g) ha istituito un sistema di gestione delle competenze e offre formazione continua e misure per tenere aggiornate le competenze professionali degli istruttori; h) dimostra di aver messo in atto procedure intese a tenere aggiornati le metodologie, gli strumenti e le attrezzature di formazione, compresi la documentazione e i software utilizzati per la formazione e i documenti forniti dal gestore dell’infrastruttura, quali manuali di procedura riguardanti le norme operative, la segnaletica e i sistemi di sicurezza. 3.   Gli Stati membri possono prevedere ulteriori requisiti di formazione applicabili alle infrastrutture presenti sul loro territorio. 4.   I richiedenti che desiderino organizzare corsi di formazione sulle modalità di comunicazione e la terminologia specifiche per l’esercizio ferroviario e le procedure di sicurezza, presentano domanda all’autorità competente dello Stato membro che ospita l’infrastruttura a cui la modalità di comunicazione e la terminologia fanno riferimento.
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Requisiti di competenze (Art. 4 Decisione (UE) 2011/765) — Testo vigente | Portale Normativo