Art. 4
Requisiti di competenze
In vigore dal 22 nov 2011
Requisiti di competenze
1. Il richiedente dimostra di possedere le competenze tecniche e operative, nonché la capacità di organizzare corsi di formazione adatti ai compiti formativi. Il richiedente dispone di personale e di attrezzature adeguati e opera in un ambiente atto alla formazione volta a preparare i macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni a sostenere gli esami per l’ottenimento o il mantenimento di licenze e certificati in conformità alla direttiva 2007/59/CE.
2. In particolare, il richiedente:
a)
dispone di una struttura di gestione efficiente atta a garantire che gli istruttori sono in possesso di qualifiche ed esperienza adeguate per fornire formazione in conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2007/59/CE;
b)
dispone del personale, delle installazioni, attrezzature e strutture d’accoglienza necessarie ed appropriate per il tipo di formazione offerta e per il numero stimato di tirocinanti;
c)
garantisce che l’addestramento pratico sia impartito da istruttori titolari sia di una licenza di macchinista che di un certificato valido per la materia oggetto di formazione o per un tipo simile di linea o di materiale rotabile e che abbiano almeno tre anni di esperienza professionale di guida. Qualora l’istruttore non sia in possesso di un certificato valido per l’infrastruttura o il materiale rotabile in questione, in conformità all’, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2007/59/CE, è presente alla formazione un macchinista titolare del certificato valido per tale infrastruttura o materiale rotabile;
d)
rende nota la metodologia che intende utilizzare per garantire il contenuto, l’organizzazione e la durata dei corsi di formazione, i piani di formazione e i programmi di competenza;
e)
fornisce sistemi per registrare le attività di formazione, comprese le informazioni sui partecipanti, gli istruttori, il numero e la finalità dei corsi;
f)
ha messo in atto un sistema di gestione della qualità o procedure equivalenti per monitorare la conformità e l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure volti a garantire che i servizi di formazione forniti soddisfano quanto disposto dalla direttiva 2007/59/CE;
g)
ha istituito un sistema di gestione delle competenze e offre formazione continua e misure per tenere aggiornate le competenze professionali degli istruttori;
h)
dimostra di aver messo in atto procedure intese a tenere aggiornati le metodologie, gli strumenti e le attrezzature di formazione, compresi la documentazione e i software utilizzati per la formazione e i documenti forniti dal gestore dell’infrastruttura, quali manuali di procedura riguardanti le norme operative, la segnaletica e i sistemi di sicurezza.
3. Gli Stati membri possono prevedere ulteriori requisiti di formazione applicabili alle infrastrutture presenti sul loro territorio.
4. I richiedenti che desiderino organizzare corsi di formazione sulle modalità di comunicazione e la terminologia specifiche per l’esercizio ferroviario e le procedure di sicurezza, presentano domanda all’autorità competente dello Stato membro che ospita l’infrastruttura a cui la modalità di comunicazione e la terminologia fanno riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:765:oj#art-4