Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 nov 2011
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «richiedente»: un organismo o una persona che abbia costituito una società che presenti domanda di riconoscimento al fine di offrire corsi di formazione relativi ai compiti formativi di cui all’articolo 23, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2007/59/CE, ma anche una persona che faccia domanda di riconoscimento di esaminatore di cui all’articolo 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/59/CE;
b) «istruttore»: una persona in possesso delle qualifiche e delle competenze necessarie a preparare, organizzare e impartire corsi di formazione;
c) «esaminatore»: una persona in possesso delle qualifiche e delle competenze richieste, certificata a effettuare esami e ad assegnarvi un punteggio ai fini della direttiva 2007/59/CE;
d) «esame»: una procedura volta a verificare con uno o più mezzi, quali prove scritte, orali e pratiche, le competenze di un macchinista o di un aspirante macchinista in conformità alla direttiva 2007/59/CE;
e) «centro di esame»: un organismo istituito per organizzare esami rivolti ai macchinisti, in conformità all’articolo 25 della direttiva 2007/59/CE;
f) «riconoscimento»: una dichiarazione formale circa le competenze di una persona o di un organismo a svolgere compiti formativi o a effettuare esami, rilasciata da un’autorità designata a tale scopo dallo Stato membro;
g) «autorità competente»: l’autorità competente di cui all’ della direttiva 2007/59/CE o qualsiasi altro ente designato dallo Stato membro o a cui l’autorità competente abbia delegato il compito di riconoscere sia i centri di formazione che gli esaminatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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