Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 22 nov 2011
Oggetto e campo di applicazione
La presente decisione stabilisce i criteri per il riconoscimento dei centri di formazione che offrono formazione professionale a macchinisti e aspiranti macchinisti, per il riconoscimento di esaminatori incaricati di valutare macchinisti e aspiranti tali, nonché per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE.
Essa si applica:
a)
ai centri di formazione che offrono formazione professionale a macchinisti e aspiranti macchinisti per i compiti formativi di cui all’articolo 23 della direttiva 2007/59/CE;
b)
agli esaminatori dei macchinisti autorizzati a verificare le competenze dei macchinisti o degli aspiranti macchinisti che devono essere certificati in conformità all’articolo 25 della direttiva 2007/59/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:765:oj#art-1