Art. 9
Criteri comuni per l’organizzazione degli esami
In vigore dal 22 nov 2011
Criteri comuni per l’organizzazione degli esami
Gli esami organizzati per valutare le competenze dei macchinisti in conformità all’articolo 25 della direttiva 2007/59/CE rispettano i seguenti criteri:
a)
nel caso di esami effettuati da due o più persone, quantomeno chi dirige l’esame è un esaminatore riconosciuto conformemente alle disposizioni della presente decisione;
b)
qualora l’esame verta sulla parte pratica delle competenze che il macchinista deve possedere, l’esaminatore è titolare di una licenza di macchinista e di un certificato complementare che l’autorizza a usare le infrastrutture e a manovrare il materiale rotabile oggetto d’esame, oppure un tipo simile di linea o di materiale rotabile; qualora l’esaminatore non sia in possesso di un certificato valido per l’infrastruttura o il materiale rotabile oggetto d’esame, è presente all’esame un macchinista titolare del certificato valido per tale infrastruttura o materiale rotabile, in conformità all’, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2007/59/CE;
c)
gli esami sono svolti in modo trasparente e durano il tempo necessario a dimostrare, con sufficienti prove documentali, che sono stati trattati tutti i punti pertinenti descritti negli allegati della direttiva 2007/59/CE;
d)
qualora all’esame partecipi un esaminatore che ha impartito al macchinista o all’aspirante macchinista la formazione sulla materia d’esame, a condurre l’esame è un esaminatore che non ha preso parte alla formazione preparatoria;
e)
nel preparare l’esame, si presterà particolare cura per garantire la riservatezza delle domande poste durante la prova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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