Art. 10

Linee nuove o recentemente attrezzate e materiale rotabile introdotto di recente

In vigore dal 22 nov 2011
Linee nuove o recentemente attrezzate e materiale rotabile introdotto di recente Con rispetto alle linee nuove o recentemente attrezzate o al materiale rotabile introdotto di recente, gli Stati membri possono stabilire a quali condizioni un esaminatore riconosciuto può organizzare esami in deroga all’. Il ricorso a tale deroga è strettamente limitato ai casi in cui non sia ancora disponibile un esaminatore già in possesso di un certificato relativo alla linea nuova o recentemente attrezzata o al materiale rotabile introdotto di recente. L’esaminatore soddisfa tutti gli altri requisiti di cui all’, paragrafo 2, lettera c), relativi alla licenza e al certificato di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2007/59/CE e al periodo richiesto di esperienza professionale.
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Linee nuove o recentemente attrezzate e materiale rotabile introdotto di recente (Art. 10 Decisione (UE) 2011/765) — Testo vigente | Portale Normativo