Art. 11

Periodo transitorio

In vigore dal 22 nov 2011
Periodo transitorio Qualora un’impresa ferroviaria o un gestore d’infrastruttura abbia già selezionato esaminatori affinché effettuino esami per il proprio personale, in conformità alle disposizioni e ai requisiti nazionali applicabili prima dell’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri possono decidere che detti esaminatori sono autorizzati a continuare a condurre esami nel rispetto delle seguenti condizioni: a) l’impresa ferroviaria o il gestore d’infrastruttura ha selezionato l’esaminatore nel quadro di un certificato o di un’autorizzazione di sicurezza rilasciati ai sensi della direttiva 2004/49/CE, nei limiti del campo di applicazione definito dall’autorità competente e fino alla scadenza di detto certificato o autorizzazione di sicurezza; b) l’impresa ferroviaria o il gestore d’infrastruttura verifica che gli esaminatori da essi selezionati soddisfano i requisiti previsti dalla presente decisione; se un esaminatore non soddisfa un qualunque requisito, l’impresa ferroviaria o il gestore d’infrastruttura adotta le misure del caso per porvi rimedio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:765:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo